Amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Possono beneficiare dell’Amministrazione di Sostegno tutti quei cittadini: anziani, disabili e adulti in condizioni di particolare fragilità. L’Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell’ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina. Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409).

Qual è la documentazione necessaria?
Documenti obbligatori
  • Stato di famiglia del beneficiario
  • Copia certificazione medica attestante il tipo di patologie esistenti, rilasciata da struttura pubblica ed ogni altro certificato o referto utile
Documenti Obbligatori sotto condizione
  • Copia fotostatica del documento di identità
    (da presentare qualora la firma del richiedente non sia apposta alla presenza del ricevente)
  • Elenco dei parenti del beneficiario entro il quarto grado ed affini entro il secondo
    (qualora gli stessi non siano stati elencati nella istanza al giudice)
  • Certificato di intrasportabilità (da presentare qualora il beneficiario non sia trasportabile)
A chi va presentata la richiesta?

Il ricorrente deve depositare l’istanza, il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, in carta libera utilizzando la modulistica, unitamente agli allegati, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove il beneficiario ha la residenza.

Tribunale di Parma – P.le Corte d’Appello n. 1- presso Cancelleria Volontaria giurisdizione e Giudice Tutelare – Tel.0521 031361- 031358

Il Giudice Tutelare, visto il ricorso, fissa con decreto l’udienza per l’audizione del ricorrente, del beneficiario (se persone diverse) e di tutti i parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo del beneficiario. Tale decreto viene notificato a cura degli addetti del Tribunale di pertinenza presso la residenza e/o domicilio del ricorrente e tramite AR a tutti i parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo. (tramite apposita modulistica è possibile richiedere la notifica dell’udienza ai soli parenti più stretti)

N.B. Qualora il beneficiario non possa comparire all’udienza fissata, occorre produrre certificato medico di Intrasportabilità. In tale caso, sarà il Giudice a recarsi dal beneficiario per ascoltarlo

All’udienza prestabilita, il Giudice Tutelare sentito il ricorrente, il beneficiario e gli eventuali parenti, provvede sul ricorso depositato con decreto motivato, immediatamente esecutivo.

Il giudice Tutelare, di norma, emette il decreto entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Qual è la tempistica del procedimento?

Il Giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Presentazione al Tribunale del ricorso con marca da bollo (verificare importo presso la cancelleria).

Chi fa l’istanza dovrà provvedere a trasmettere ai parenti la comunicazione del giudice con l’invito a presenziare alla udienza, tramite raccomandata o messo notificatore
Il ricorrente presenzierà alla udienza e avrà cura di presentare le ricevute delle raccomandate inviate ai parenti

  • Si tratta di un procedimento esente dal pagamento unificato e dalle spese di registrazione atti.
  • Le richieste di copie di atti relativi all’amministrazione di Sostegno (es: verbale di giuramento, decreto di nomina) non si pagano, mentre le successive istanze richiedono il pagamento di una marca da € 8,00. (verificare il valore in cancelleria)